Un percorso relativamente breve si è compiuto e, dagli annunci politici di due anni or sono, si è passati ad una decisamente “densa” legge di riassetto (decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177) che dispone in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.
Sulla scorta di tale normativa, nel volgere di pochi mesi, sono stati avviati i successivi passi amministrativi e gestionali per il transito alle nuove destinazioni di ogni risorsa umana, strumentale e finanziaria del CFS. L’ultimo giorno del 2016 sono state ammainate le bandiere del CFS che chiude così la sua storia iniziata il 15 ottobre del 1822.
Il transito è puntualmente avvenuto e dall’1 gennaio 2017 c’è stata l’acquisizione di ogni risorsa del disciolto CFS alle sue nuove organizzazioni e case-madri: principalmente in direzione dell’Arma dei Carabinieri, che fa la parte del leone; con quote minime anche verso la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e il Corpo dei Vigili del Fuoco. Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali rimane sostanzialmente solo il servizio CITES, che si occupa di controllare sull’introduzione nel nostro paese di piante ed animali di specie protette, dannose od invasive dell’equilibrio ambientale.
Passa di mano, quindi, la ricca dote di quella che era l’organizzazione dei nostri “rangers”, consistente in velivoli, veicoli, armamento, caserme e, soprattutto, consistente da quanti la componevano: poliziotti ad alta specializzazione, con un ricco know-how ed una banca dati formatasi in una esperienza pluridecennale e immagazzinata soprattutto nelle loro teste, nelle loro personali reti relazionali informali. Passano di mano le articolazioni del Corpo con tutto il loro bagaglio specialistico e che dovranno essere rimodulate in altri insiemi, in altre strutture: si pensi al NICAF (Nucleo investigativo centrale di polizia ambientale e forestale), al NIPAF (Nuclei investigativi di polizia ambientale e forestale), al NIAB (Nucleo investigativo antincendio boschivo), al NOA (Nucleo operativo antibracconaggio), al NIRDA (Nucleo investigativo per i reati in danno agli animali), al NAF (Nucleo agroalimentare e forestale), al NOS (Nucleo operativo speciale); si pensi ai vari servizi tra cui, oltre al citato CITES, quelli delle strutture nautiche, del Meteomont, del Soccorso alpino forestale, del soccorso nelle aree sciistiche, della sorveglianza parchi di rilievo nazionale, regionale e locale e altri servizi ancora.
Una dote che, a dispetto dell’essere la forza di polizia italiana più piccola (circa 7.800 unità presenti nel 2016 con funzioni di polizia, oltre ad alcune centinaia di unità con funzioni tecnico-professionali), è estremamente appetibile e forgiata da una lunga storia che parte nel 1882, che supera le bufere delle due guerre, che rinasce come corpo tecnico con funzioni di polizia nel 1948, per poi trasformarsi gradualmente e non senza intoppi e problemi, in forza di polizia a pieno titolo; in una prima fase assurta a tale rango grazie alla considerazione già ricevuta in sede di art. 16 della legge 121/1981 e, di minore importanza, ma non da trascurare, per quella ricevuta in sede di art. 12 del Codice della strada, anche se la formalizzazione-riconoscimento avviene solo nel 2004 con la legge n. 36 di quell’anno.
Adesso quelli che erano i nostri Forestali sono in gran parte gendarmi nell’Arma dei Carabinieri (7.177 unità su un totale di 7.781, assieme alla quasi totalità di altre risorse e beni), poliziotti in Polizia di Stato (126 unità), poliziotti militarmente inquadrati in Guardia di Finanza (41 unità), operatori di sicurezza civile e di forza antincendio nei Vigili del Fuoco (390 unità).
Vicenda conclusa, dunque? Non del tutto, perché la questione non è, ancora, del tutto ben delineata; perlomeno non in maniera esplicita o pubblicamente nota.
Non ci si riferisce alla questione del bruscamente mutato status che ha interessato la stragrande maggioranza del personale e che trasforma un poliziotto nel suo coerente ordinamento speciale e civile, in un gendarme col relativo pieno inserimento in un ordinamento militare; non ai criteri di destinazione del personale che ha lobotomizzato un know-how di team forgiati nel tempo; non ai criteri che hanno catapultato personale in forze senza alcun vero riguardo a competenze, attitudini e trascorsi (alcuni provenienti da un servizio ultra decennale in Polizia di Stato, effettuato anteriormente all’ingresso in CFS, si sono ritrovati nei carabinieri!); non ad una scelta di procedere decisamente nel senso di una unificazione o, perlomeno, integrazione, in una singola forza di polizia ad ordinamento civile speciale. Niente di tutto questo, che pur rappresenta degli elementi decisamente rilevanti e il cui peso ancora è tutto da valutare.
Il pensare che la vicenda sia tutt’altro che conclusa riguarda altro. Non è assolutamente sottovalutabile un dato che esprime la mancanza di un tassello al disegno appena definito. Infatti, mentre la legge assegna ogni compito (in “via preminente o esclusiva” per come inequivocabilmente fissato all’art. 2, comma 1 del decreto 177/2016) di polizia forestale ed ambientale in capo all’Arma dei carabinieri, mentre scioglie e rialloca ogni aspetto del CFS, si trascura (o almeno così appare) il fatto che l’ambito funzionale ed operativo riguardante il Corpo Forestale non era (non è) solo quello posto in capo al CFS.
Esistono infatti ben 6 Corpi forestali, incardinati nelle autonomie regionali ed esistono ancora notevoli compiti e personale delle “non-del-tutto-discolte” province dedicate alla materia ambientale, silvo-pastorale, venatoria, della pesca, delle acque interne, ecc. che, oggettivamente, erano (sono ?) molto orientate ad un ruolo da polizia ambientale. Delle ex (?) polizie provinciali (che qualcuno ricorderà, circa un anno fa erano oggetto di discussione per un loro assorbimento proprio nel CFS), non parleremo in questa sede, per concentrarci sui Corpi Forestali delle Autonomie, i più diretti “consanguinei” del Corpo Forestale dello Stato.
Cosa avviene adesso? Cosa avviene del Corpo forestale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, del Gozdari (normato compiutamente dal 1969)? Cosa deve aspettarsi adesso il Corpo Forestale della Regione Sicilia (normato nel 1972)? Cosa ne sarà del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna (normato nel 1985)? Cosa può avvenire al Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento ed a quello della Provincia autonoma di Bolzano, il Landesforstdienst, (entrambi normati dal 1997)? Cosa avviene adesso del Corpo forestale della Valle d’Aosta, del Corps forestier che si cita per ultimo perchè compiutamente normato nel 2002, ma che ha radici solide e nella Vallée sostituisce, il Corpo Forestale dello Stato e nelle materie di competenza regionale svolge le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti in campo nazionale, per come prescritto in sede di art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 23 dicembre 1946, n. 532 ?
Apparentemente trascurati dal decreto estivo (anzi ufficialmente salvaguardati e, chissà, forse anche invitati a “stare sereni”), questi Corpi rischiano un limbo giuridico, amministrativo ed operativo che non giova a nessuno e che invece va chiarito al più presto. Vediamo il perché di un simile timore.
I 6 Corpi regionali sono rimasti, ma le loro competenze di polizia (sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare) sono state sostanzialmente sottratte ed assorbite come compiti, da esercitarsi in via preminente o esclusiva, da parte dell’Arma dei Carabinieri e, particolarmente, da parte del neocostituito Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, formatosi già il 25 ottobre 2016 con reparti dell’Arma e che rappresenta il “luogo” operativo di collocazione di ciò che era il CFS.
Non si ritiene possa bastare il richiamo a prerogative statutarie generiche in materia in capo alle regioni a speciale autonomia, quando (dal 2001) anche le regioni a statuto “ordinario” hanno competenza su agricolture e foreste, caccia e pesca, nonché su polizia locale urbana e rurale (meglio ridefinita quale polizia amministrativa locale in sede di riformulazione della Carta costituzionale); con questa seconda materia che è ben più attinente e necessaria ad una adeguata qualificazione di polizia generale in capo alle autonomie di quanto letteralmente il termine lasci intravedere.
Una competenza decisamente forte in materia è in capo solo al Friuli Venezia Giulia ed al Trentino Alto Adige/Südtirol. In Friuli Venezia Giulia, infatti, è presente una decisa statuizione che all’art 4, punto 2 dello Statuto regionale richiama espressamente la potestà legislativa in materia di “agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;”. Similmente in Trentino Alto Adige/Südtirol, in sede di Statuto speciale/Sonderstatut, abbiamo il richiamo dato al punto 21 dell’art. 8 che esprime “Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative, entro i limiti indicati dall’art. 4, nelle seguenti materie: … (omissis) …21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;” il Forstpersonal è dunque espressivo della potestà normativa ampia richiamata all’art. 4 dello Statuto regionale (“In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali”) e non già della più circoscritta potestà data all’art. 5 dello Statuto stesso che, ai limiti del precedente articolo, aggiunge anche i limiti della legislazione statale (a tale ultimo limite soggiace però la materia della “polizia locale urbana e rurale” Ortspolizei in Stadt und Land , citata al punto 1 dell’art. 9). Nessuna vera competenza forte, tale da suffragare realistiche ipotesi di sopravvivenza di Corpi regionali di polizia ambientale e forestale, nelle altre tre regioni. Neanche il richiamo statutario della Regione Sicilia che all’art. 31, comma 4, esprime che “Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi”, appare adeguato e sufficiente per un servizio di polizia a tutto tondo che, necessariamente, deve poter agire con la pienezza di funzioni di p.g. e di p.s., ben oltre la accademicamente utile, ma operativamente inconsistente e castrante limitazione/distinzione quale polizia amministrativa, per giunta particolaristica.
Sulla questione, oltre ai principi giuridici va anche ampiamente considerata la decisa valenza di un indirizzo politico generale che si è espresso in un certo senso, al di là di zone franche, più apparenti che reali. Sulla questione infine e con maggior forza, va soppesato il principio metagiuridico della effettività, che riguarda la capacità e la forza di far valere le proprie presunte ragioni giuridiche e riguarda la forze schierate in campo.
A riguardo, viene difficile pensare che nelle 5 regioni a speciale autonomia, l’Arma ed il suo nuovo Comando non interverranno in materia di illeciti ambientali e forestale e lasceranno fare a Corpi che oltretutto, al contrario del CFS, non sono inseriti in sede di elenco dell’art. 16 della legge 121/1981, non hanno accesso allo SDI e non sono tra quanti considerati polizia a pieno titolo, bensì servizi tecnici con funzione di polizia (spesso per piena ammissione interpretativa o direttamente normativa delle stesse regioni interessate).
Appare non fondata la ipotesi che le prime vetture color verde con targa “cc” siano già presenti, ad esempio, in Sicilia, solo per essere agevolmente parcheggiate da quelle parti, piuttosto che in una delle 15 regioni ad ordinaria autonomia.
Viene difficile immaginare che i consolidati servizi di p.g. presso le procure si facciano da parte a favore dei contingenti di personale dei Corpi Forestali delle Autonomie che, tra l’altro, solo di recente (2011) hanno conquistato un simile ruolo e in via abbastanza indiretta con una legge ad altro mirata, priva d particolare forza rispetto a modifiche normative di rango ordinario (la previsione di contingenti p.g. di CF delle Autonomie è data all’art. 4, comma 8, in sede di legge 4/2011 che detta norme sulla etichettatura e sulla presentazione di tutti i prodotti alimentari con finalità di garantire una maggiore tutela dalle contraffazioni).
Non è difficile immaginare che, assieme ad esempi di collaborazione (paritaria?), nasceranno antagonismi, contenziosi ed episodi di conflittualità per quelle parti di “Italia speciale” che conserva i Corpi forestali.
Prevedibilmente che i Corpi forestali delle autonomie rifluiranno o saranno fatti ritirare a ruoli di natura tecnico-amministrativa ordinaria, con un loro protagonismo “spostato” in sede di attività anti-incendio e di protezione civile, sostanzialmente in un ambito sempre più di natura tecnico-prefessionale (similare al ruolo degli ispettori del lavoro e degli ispettori sanitari delle Asl, che a suo tempo si sono scorporati dalla polizia municipale) e sempre meno operativo, perlomeno a titolo di operatività di Polizia. Appare molto forte e ben fondata, quindi, la ipotesi che ai Corpi Forestali sopravvissuti, in sede di attività di polizia, verrà consentito il solo … “guardare le stelle”.
Queste valutazioni appaiono sufficienti a far pensare che la vicenda non si è conclusa con l’assorbimento del CFS e che realmente siamo entrati in una ulteriore fase che deve affrontare alcuni nodi non sciolti. Tra questi il principale non riguarda tanto la questione dei Corpi Forestali delle Autonomie, bensì sovrasta il vero problema di fondo: quale politica di polizia e di sicurezza si vuol intraprendere? A quale modello di erogazione di servizi di polizia si vuole, alla fine, approdare?
Ispettore capo Giovanni Iannello Leone – Corpo PL di S. Venerina (CT) e referente ASAPS (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale)