TU QUOQUE, ASCANIO …

PRIMA SEZIONE

DECISIONE

Domanda n. 19979/17

(…) contro l’Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), seduta il 22 aprile 2021 come comitato composto

da:

Alena Poláčková, Presidente,

Péter Paczolay,

Gilberto Felici, giudici,

e Viktoriya Maradudina, vice cancelliere della sezione f.f.,

Viste le predette richieste formulate dai ricorrenti,

Viste le dichiarazioni del governo convenuto che invita la Corte a cancellare i ricorsi dall’elenco,

Dopo la deliberazione, rende la seguente decisione:

FATTI E PROCEDURA

L’elenco dei candidati si trova nella tabella allegata.

Le denunce dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 11 § 1 della Convenzione (divieto di costituire un’associazione

professionale o un sindacato) sono state comunicate al Governo italiano (“il Governo”).

POSTO

In considerazione della somiglianza dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in

Un’unica decisione.

A seguito di negoziati di composizione amichevole infruttuosi, il governo ha informato la Corte che stava

proponendo di rilasciare dichiarazioni unilaterali per risolvere le questioni sollevate da queste denunce. Ha

inoltre invitato la Corte a cancellare i ricorsi dall’elenco in conformità con l’articolo 37 della Convenzione.

Il Governo italiano riconosce che i ricorrenti hanno subito una violazione dell’articolo 11 della Convenzione,

fino all’adozione della sentenza della Corte Costituzionale n ° 120 del 2018. Si offre di pagare ai ricorrenti le

somme riprodotte nella tabella allegata e invita la Corte cancellare i ricorsi dall’elenco in conformità con

l’articolo 37 § 1 (c) della Convenzione. Tali somme saranno pagabili entro tre mesi dalla data di notifica

della decisione della Corte. Se non sono stati pagati entro tale periodo, il Governo si impegna ad

aumentarli, dalla scadenza del periodo e fino al pagamento, mediante interesse semplice ad un tasso pari a

quello della linea di credito. Tasso marginale della Banca Centrale Europea applicabile durante questo

periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Il pagamento costituirà la liquidazione finale dell’attività.

I termini delle dichiarazioni unilaterali sono stati inviati ai ricorrenti diverse settimane prima della data di

questa decisione. La Corte ha ricevuto una risposta dai ricorrenti che indicavano di non accettare i termini

delle dichiarazioni.

La Corte ribadisce che l’articolo 37 § 1 (c) della Convenzione le consente di cancellare un caso dall'elenco

se:

“(…) per qualsiasi altra ragione che [lei] scopra di esistere, non è più giustificato continuare ad esaminare la

Richiesta”.

Pertanto, in base a questa disposizione, la Corte può cancellare i ricorsi dall’elenco sulla base di una

dichiarazione unilaterale del governo convenuto, anche se i ricorrenti desiderano che il loro caso venga

continuato (si veda, in particolare, la sentenza Tahsin Acar c.Turchia ( questione preliminare) [GC], n.

26307/95, §§ 75-77, CEDU 2003-VI).

Considerando le concessioni contenute nelle dichiarazioni del Governo, nonché l’importo del risarcimento

offerto, la Corte ritiene che non sia più giustificato continuare l’esame delle richieste (Articolo 37 § 1 (c)).

Rileva inoltre che, a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018, i ricorrenti possono

costituire associazioni sindacali professionali alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Inoltre, alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il rispetto dei diritti umani garantiti

dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non richieda altrimenti che essa continui ad esaminare i ricorsi

(Articolo 37 § 1 in fine).

Infine, la Corte ha sottolineato che, nel caso in cui il Governo non avesse rispettato i termini delle sue

dichiarazioni unilaterali, i ricorsi potrebbero essere reinseriti nel registro ai sensi dell’articolo 37 § 2 della

Convenzione (Josipović c. Serbia (dec.) , nº 18369/07, 4 marzo 2008).

Alla luce di quanto precede, queste richieste dovrebbero essere cancellate dall’elenco.

Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,

Decide di aderire alle richieste;

Prende atto dei termini delle dichiarazioni del governo convenuto e delle disposizioni previste per garantire

il rispetto degli impegni così assunti;

Decide di cancellare i ricorsi dall’elenco ai sensi dell’articolo 37 § 1 (c) della Convenzione.

Fatto in francese, quindi comunicato per iscritto il 20 maggio 2021.