Il Governo può finalmente ascrivere a suo merito un fondamentale risultato che è stato fortemente perseguito dal Presidente del Consiglio ed ora finalmente è stato raggiunto con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in data 12 settembre 2016, del decreto legislativo che sopprime la struttura appositamente deputata alla repressione dei reati forestali e ambientali, ossia il Corpo Forestale dello Stato.
Una struttura, questa, che era operante fin dall’epoca del Regno Sardo-Piemontese essendo stata istituita dal Re Carlo Felice, e che godeva di un altissimo prestigio – in particolare nel mondo ambientalista – dalla gente del popolo, ai magistrati, ai docenti universitari. Tutti hanno fatto presente in mille modi l’irragionevolezza del provvedimento che faceva venir meno una funzione che, semmai, avrebbe dovuta essere potenziata, ma non è servito, né tanto meno, si è tenuto conto del livello di preparazione raggiunto, come della passione, che accompagnava l’esercizio delle competenze amministrative, oltre che di polizia, dei dipendenti del Corpo. Si può senz’altro dire che essi avessero l’orgoglio di servire lo Stato e, quindi la collettività nazionale in un settore di tanto rilievo sociale e, per questo motivo, era una delle pochissime istituzioni che funzionavano nel nostro Paese e, addirittura, funzionava bene.
Ci si domanderà, allora, come sia stato possibile addivenire a questa decisione, dal momento che la funzione veniva esercitata al meglio e le tematiche ambientali stanno acquistando una sempre maggiore rilevanza a livello nazionale e comunitario. La risposta è molto semplice, quanto desolante, e riposa sulla considerazione, più volte manifestata dal Presidente del Consiglio, che cinque Corpi di polizia fossero eccessivi, essendo presenti già la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria, sicché non aveva senso far gravare sul bilancio dello Stato una spesa ritenuta superflua, per cui meglio, allora, eliminarla.
In realtà è davvero raro, sentire il nostro Capo del Governo sottolineare l’importanza dell’ambiente e della sua tutela, sicché si ha proprio l’impressione che siano tematiche, quelle della protezione ambientale, che non rientrino, più di tanto, nel suo patrimonio culturale. Non è altrimenti è possibile spiegare la soppressione di un organismo avente il fine specifico di far rispettare quel complesso di norme che, appena dieci anni prima, hanno costituito addirittura l’oggetto di un apposito Codice, quello appunto, dell’Ambiente.
Che poi il Corpo Forestale esercitasse, oltre che funzioni di polizia, anche funzioni di natura amministrativa – come sopra si è accennato – decisamente rilevanti a livello dell’interesse nazionale, questo non era neppure stato preso in considerazione dal legislatore delegante. E però una tale situazione ha dovuto essere normata dal legislatore delegato nel momento stesso in cui ha proceduto alla soppressione del Corpo.
Allora ci si è resi conto che, fra le varie competenze amministrative, il Corpo Forestale gestiva tutta la proprietà forestale statale che all’epoca del decollo dell’ordinamento regionale era residuata allo Stato a motivo della sua peculiarità naturalistica, e, in gran parte, ma non nella totalità, ricadente nei territori costituiti in parco e riserva nazionale. Un patrimonio forestale di 130 mila ettari affidato alle cure di una particolare struttura interna al C.F.S.
Torneremo fra poco su questo tema, perché ora ci preme mettere in evidenza come nella legge di delega si parlasse di “riorganizzazione” del Corpo Forestale dello Stato ed anche del suo “eventuale assorbimento” in altra forza di polizia, facendo ritenere che la specificità e l’unitarietà delle competenze sarebbe stata salvata, ma alcuna garanzia in questo senso si rinviene nel decreto delegato, anzi si assiste ad uno smembramento del Corpo divenendo destinatarie delle funzioni, oltre a l’Arma dei Carabinieri, anche la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato, a tacere dei Vigili del fuoco destinatari anch’essi di funzioni, peraltro, secondo la previsione della legge di delega.
Di certo si può affermare che un patrimonio di esperienze specialistiche di assoluto rilievo per l’interesse pubblico, accumulate nel corso di oltre un secolo e mezzo di attività, ed esercitate, a parere di tutti, in modo encomiabile, viene disperso in cambio di una diminuzione della spesa di bilancio che si può definire irrisoria o pressoché tale. Si potrà osservare che questa somma di esperienze potrà essere recuperata se non immediatamente, col tempo. Intanto ammettere che ci vorrà del tempo, com’è inevitabile, per condurre a regime la situazione che si è venuta a creare, significa che questo dovrà essere scontato dall’interesse generale che ne pagherà le conseguenze, oltre agli stessi interessati.
Ma poi come sarà possibile recuperare il cumulo di esperienze che costituiva la tipicità del Corpo Forestale se questo è finito in un gran calderone dove l’identità si è dispersa, oltre che confusa, poiché il fine principale dell’Arma dei Carabinieri è il mantenimento dell’ordine pubblico e il Ministero di riferimento è quello della Difesa per cui viene previsto nel decreto che gli addetti al Corpo Forestale dovranno fare un apposito corso di militarizzazione, loro che per statuto sono un corpo “ad ordinamento civile specializzato nella difesa del patrimonio agroforestale e nella tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’ecosistema?”
C’è ancora, in tale, già palese, disfunzione istituzionale, un fatto che ha, per questo aspetto, del clamoroso. Esso riguarda la gestione del patrimonio forestale dello Stato, al quale sopra abbiamo fatto cenno, e che dall’epoca della sua originaria istituzione, nella seconda metà dell’800, viene gestito dal Corpo forestale. Con la soppressione del Corpo, in mancanza nella legge di delegazione di alcuna indicazione al riguardo, perché le funzioni amministrative del Corpo forestale vengono ignorate dal legislatore delegante, anche questo complesso di beni è stato trasferito all’Arma dei Carabinieri, con il risultato che dei militari si trovano a dover gestire dei beni statali qualificati dalla legislazione di interesse naturalistico e, quindi, riconducibili alla materia “ambiente e tutela dell’ecosistema“. Ma come spiegare, secondo la logica che presiede alla distribuzione delle competenze fra i vari Ministeri questa collocazione? Intendiamo dire come si spiega rispetto ad un ordinato assetto istituzionale, che una tale funzione amministrativa divenga di competenza del Ministero della Difesa quando esiste il Ministero dell’Ambiente al quale quel complesso di beni indubitabilmente afferisce? Ci sarebbe anche da chiedersi come sia stato possibile che nessun Ministro, nel momento della delibera governativa del decreto delegato, abbia rilevato un tale squasso istituzionale; né il Ministero dell’Ambiente abbia rivendicato a sé tale gestione, considerando, fra l’altro, che esso è il “dominus” di riferimento nell’amministrazione dei parchi nazionali e delle riserve secondo la legge istitutiva. Evidentemente il Ministro, ha considerato questo complesso di beni come un fardello insopportabile per il suo Ministero anziché una dote che valorizzava il suo ruolo.
Un tale modo di far politica non può però costituire la normalità, anzi bisogna dire che esso lede il disposto dell’art. 97 della Costituzione il quale dispone, nel I comma, che la legge deve assicurare “il buon andamento dell’Amministrazione“. Di certo si può affermare che se si fosse trattato di un atto amministrativo, invece che di un atto del Governo avente la stessa valenza di un atto legislativo, quale è il decreto delegato, questo sarebbe stato giustiziato dai Tribunali amministrativi per eccesso di potere.
C’è anche un altro aspetto di questa vicenda che merita di essere evidenziato: è l’indifferenza del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste che, privato del personale afferente alla branca forestale, non ha mostrato alcuna reazione, nonostante che, non solo l’autorevolezza del Ministro ne viene a risentire, ma tutto quanto il settore forestale nel suo complesso. Un settore, quello forestale, che fino ad ieri era stato considerato strategico, sia sotto il profilo produttivistico – il legno rappresenta la terza voce passiva nella bilancia dei pagamenti – sia sotto il profilo dell’interesse ambientale per via delle numerose funzioni di interesse pubblico riconducibili al bene bosco. Evidentemente tutto questo è di poco conto per il Ministro, come per lo stesso Governo: il che spiega come nel progetto di riforma costituzionale del Titolo V, oggetto del referendum sospensivo, sia stata conservata alle Regioni, diversamente che in altre materie che sono tornate allo Stato, la competenza esclusiva in materia di Foreste, già disposta dalla sciagurata riforma del 2001, quando anche gli Stati federali trattengono a sé tale competenza in forza della sua tipicità che in questa sede non possiamo descrivere, ma che è facilmente intuibile. Una competenza che la Corte costituzionale era riuscita in parte a recuperare allo Stato attraverso una felice interpretazione della norma costituzionale.
Alberto Abrami