La Legge 14 gennaio 2013, n10 (GU n27, 1 febbraio 2013) stabilisce l’obbligatorietà per ogni comune di censire i propri alberi monumentali. I censimenti regionali devono essere costantemente aggiornati per confluire nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia, gestito dal Corpo forestale dello Stato. All’art. 7, si legge: comma3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali,redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L’inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. comma4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l’abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Non comporteranno l’applicazione di sanzioni gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo Forestale dello Stato.
Il decreto ministeriale 23 ottobre 2014 ha stabilito che entro il 31 luglio 2015 i Comuni dovessero censire gli alberi monumentali presenti nel loro territorio e che entro il 31 dicembre dello stesso anno le Regioni dovessero inviare gli elenchi regionali al Corpo forestale dello Stato – Ispettorato generale, in modo da potersi costituire l’elenco degli alberi monumentali d’Italia. Quindi all’art. 8 comma 2: “onde consentire le misure di tutela e di valorizzazione dei beni censiti da parte della collettività e delle amministrazioni pubbliche, l’elenco degli alberi monumentali d’Italia viene anche pubblicato, e costantemente aggiornato, sul sito internet del Corpo forestale dello Stato nella sezione relativa al monitoraggio ambientale” e inoltre ai sensi dell’art. 10 si debba apporre nelle immediate vicinanze dell’albero monumentale un apposito pannello segnalatore da fornire ai diversi Comuni, per il tramite della Regione.
La Legge Regionale 29 marzo 2017 n. 4 all’ art 8 comma 5 recita: “Poiché la Regione Puglia intende proteggere l’inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei propri ulivi monumentali, in deroga a quanto disposto nella presente legge, non si procede alla rimozione degli alberi di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) bensì si adottano misure di isolamento delle piante dal relativo contesto. La Giunta regionale promuove tutte le iniziative volte ad aggiornare l’elenco degli ulivi e degli uliveti monumentali di cui all’articolo 5 della l.r. 14/2007; a tal fine provvederà a inviare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un’apposita richiesta a tutti i comuni della Regione contenente l’invito a segnalare l’elenco di tutti gli ulivi monumentali presenti sul territorio comunale. I comuni sono tenuti a dare risposta entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito. In caso di mancata risposta o di risposta incompleta, la Regione provvederà in via sostitutiva al rilevamento degli ulivi monumentali presenti sul territorio del comune inottemperante, addebitando al comune stesso le spese sostenute.”;
La Legge Regionale del 4 giugno 2007 n.14 sulla “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali di Puglia” definisce: “Il carattere di monumentalità viene attribuito quando la pianta di olivo possiede età plurisecolare deducibile da: a) dimensioni del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a centimetri 100, misurato all’altezza di centimetri 130 dal suolo; nel caso di alberi con tronco frammentato il diametro è quello complessivo ottenuto ricostruendo la forma teorica del tronco intero; b) oppure accertato valore storico-antropologico per citazione o rappresentazione in documenti o rappresentazioni iconiche-storiche. Può prescindersi dai caratteri definiti al comma (precedente) nel caso di alberi con diametro compreso tra i centimetri 70 e 100 misurato ricostruendo, nel caso di tronco frammentato, la forma teorica del tronco intero nei seguenti casi: a) forma scultorea del tronco (forma spiralata, alveolare, cavata, portamento a bandiera, presenza di formazioni mammellonari); b) riconosciuto valore simbolico attribuito da una comunità; c)localizzazioni in adiacenza a beni di interesse storico-artistico, architettonico, archeologico riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42.”. (Codice dei beni culturali, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).” Il carattere di monumentalità può attribuirsi agli uliveti che presentano una percentuale minima del 60 per cento di piante monumentali all’interno dell’unità colturale, individuata nella relativa particella catastale” (comma 3).Anche la Legge Regionale 14/2007 prevede delle sanzioni amministrative all’articolo 17: “Dalla data di pubblicazione dell’elenco degli ulivi monumentali di cui all’articolo 5 e fatto salvo il concorso con altre e più gravi violazioni, chiunque violi le norme contenute negli articoli 10, 11, 12, 13 e 15 viene punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 3 mila a un massimo di euro 30 mila per ogni pianta interessata, sino a un massimo di euro 250 mila.“ Al comma 7 dell’art 30: deroghe al taglio e all’espianto sono ammesse per motivi eccezionali quali la morte delle piante, gravi fitopatie o gravi danni da eventi naturali. Tuttavia quando la monumentalità è attribuita ad un intero uliveto anche gli alberi più giovani non possono essere espiantati.
FATTO
L’Osservatorio fitosanitario regionale in obtemperanza alla Lr n4 ‘Gestione della batteriosi da xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia’ che all’ 5 dispone la rimozione immediata della pianta risultata infetta dall’organismo agli esami di laboratorio’ (comma 2) e nel raggio di m 100 dalla pianta infetta, l’abbattimento di tutte le piante presenti (comma 3) sta notificando ai proprietari minaccia sanzionatoria fino a 2500 euro qualora non eradichino volontariamente gli ulivi segnalati senza distinzione d’età, positività al batterio, contesto colturale
CONSIDERATO
Che l’Osservatorio fitosanitario non ha atteso il termine del 15 maggio fissato dalla Legge regionale n4 per presentare l’elenco degli alberi monumentali,
Che i comuni non hanno adempiuto il censimento per il quale la legge n10 e relativo decreto interministeriale ha erogato apposito finanziamento e fissato i termini d’attuazione,
Che sono in corso indagini per diffusione dolosa o colposa di malattia delle piante,
Chi i prelievi avvengono in circostanze e con modalità non verificabili dagli stessi proprietari degli alberi,
Che le analisi di laboratorio sono criptate agli agricoltori e agli agronomi .
Che gli ispettori fitosanitari sono professionalmente attrezzati per individuare le caratteristiche di un ulivo monumentale anche se non segnalato da apposito cartello e non elencato tra gli alberi censiti,
Che la sommaria frettolosità delle eradicazioni appare immotivata se non strumentale a ostacolare la valutazione del danno al patrimonio nazionale e anzi a impedire la conservazione in loco dei patriarchi arborei e degli uliveti monumentali
I cittadini del Comitato ForestaForesta si ritengono personalmente lesi per la distruzione di un bene pubblico.
Pertanto diffidano
– quanti con comportamenti omissivi, informazione parziali, inerzia operativa non hanno impedito ovvero hanno favorito o istigato il reato di danneggiamento e distruzione del patrimonio dello Stato;
– i proprietari e quei servizi pubblici o privati che sono venuti meno al dovere di custodire gli ulivi con la diligenza del buon padre di famiglia
– i singoli funzionari e dirigenti di enti e istituzioni che sono venuti meno all’obbligo di trasparenza e condivisione nei confronti della cittadinanza attiva alla quale non hanno dato udienza, né accesso agli atti
a proseguire le operazioni di capitozzatura o taglio o espianto o eradicazione o intervento fitosanitari sulla vegetazione arborea nel comune di Oria (BR) e limitrofi fintanto che non siano state espletate le procedure di censimento dei monumenti arborei e fintanto che attraverso l’accesso agli atti non siano visionati gli esami di laboratorio e le modalità di campionatura e monitoraggio in base alle quali l’Osservatorio fitosanitario ha valutato l’intervento su ogni singolo ulivo onde sia data possibilità d’ accertare i fattori di diffusione del contagio ed individuare soluzioni alternative al drastico abbattimento di centinaia di alberi;
e sia accertato il danneggiamento doloso o colposo di alberi d’ulivo e quindi di beni diffusi del paesaggio e del patrimonio agricolo monumentale, di cui all’art 9 della Costituzione.
Antonella Giordanelli