OGGETTO – D.Lgs 19/08/2016, (In attesa di pubblicazione) Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera A), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Solo l’Avvocatura di una o più Regioni può presentare rilievi di incostituzionalità di una Legge dello Stato (entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). La legge di cui viene esaminata la legittimità viene ‘congelata’ dalla Corte Costituzionale poiché potrebbe sentenziarne l’abrogazione.
– La legge n 124/7agosto2015 era già incostituzionale per una serie di motivi tra cui l’eccesso di delega che il troppo vago Disegno di Legge Madìa sulla PA lasciava.
– Il Dlg crea nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome conflitto d’attribuzioni.
– I piccoli comuni, specie montani, (10milioni di abitanti) perderebbero l’unico presidio di polizia costituito dai comandi stazione Forestale, i cui edifici sono inadeguati agli standard prescritti per le caserme dell’Arma Carabinieri.
– Tutti gli enti locali avrebbero un aggravio di bilancio per svolgere i compiti regionali affidati in convenzione con il Corpo Forestale dello Stato: a) programmazione e coordinamento nella lotta attiva agli incendi boschivi nonche’ direzione delle operazioni di spegnimento; b) organizzazione di corsi a carattere tecnico-pratico tesi alla preparazione di personale per le attivita’ di prevenzione, previsione e coordinamento dell’attivita’ AIB; c) perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco; d) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza regionale e dei parchi urbani di maggior pregio naturalistico; e) attivita’ di vigilanza e controllo in materia di foreste, caccia, pesca e patrimonio agro-silvo-pastorale previste da leggi regionali; f) attivita’ di monitoraggio e di rilevazione statistica in materia di foreste e di patrimonio agro-silvo-pastorale; g) attivita’ di vigilanza e controllo in materia di polizia idraulica e veterinaria; h) attivita’ di promozione, educazione, divulgazione nelle materie dell’ambiente naturale e forestale, con particolare riguardo alle aree protette regionali e al demanio forestale della regione…
– Il Dlgs cancella la norma dettata per le sezioni di PG presso le Procure, che il codice di procedura penale sottrae alla dipendenza dei relativi Comandi, introducendo:
L’art. 237 del TUOM: impone ai Carabinieri , a differenza delle Forze di Polizia ad ordinamento Civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Polizie Locali), che trasmettono le Notizie di Reato direttamente all’Autorità Giudiziaria e solo in un secondo momento ai propri superiori gerarchici per conoscenza, l’obbligo di trasmetterle prima ai propri superiori. Il Dlg estende a tutte le Forze di Polizia le limitazioni del T.U.O.M con conseguente sistematico controllo su tutta l’attività giudiziaria
Art. 237 Testo Unico Ordinamento Militare:
procedura penale, i comandi dell’Arma dei carabinieri competenti all’inoltro
delle informative di reato all’autorità giudiziaria, danno notizia alla scala
gerarchica della trasmissione, secondo le modalità stabilite con apposite
istruzioni del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
Comitato “ForestaForesta”
comitatoforestaforesta@gmail.com